Art. 2.

      1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18 della medesima legge n. 68 del 1999, che abbiano compiuto quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento vigente rispettivamente per il settore pubblico e privato.
      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono abrogati.